Art. 69
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[1]L'assemblea generale e' formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte e del Tribunale, o non e' legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.
[2]Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva