Art. 69

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[1]L'assemblea generale e' formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte e del Tribunale, o non e' legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.

[2]Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art69 · fonte su Normattiva