Art. 7

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[1]Il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorita' giudiziarie indicate nell'art. 1, salvo quanto e' stabilito per i conciliatori nell'art. 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, come pure il numero e i gradi del personale della magistratura e di quello delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati dalle tabelle annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601 e al Regio decreto 3 maggio 1923, n 1165.

[2]Il termine per gli eventuali spostamenti delle dette tabelle autorizzati dall'art. 6 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, e' protratto a tutto il 31 dicembre 1924. Posteriormente a tale data le tabelle non potranno mutarsi che per legge.

[3]La ripartizione dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria tra i vari uffici giudiziari e' stabilita nello stesso decreto Reale 3 maggio 1923, n 1165, e puo' successivamente essere modificata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda la ripartizione dei magistrati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art7 · fonte su Normattiva