Art. 70
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[1]Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci. Nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'ufficio.
[2]Il pubblico ministero assiste alle deliberazioni.
[3]Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 66.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva