Art. 70

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[1]Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci. Nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'ufficio.

[2]Il pubblico ministero assiste alle deliberazioni.

[3]Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 66.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art70 · fonte su Normattiva