Art. 71
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[1]E' disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali.
[2]Il primo presidente della Corte trasmette copia del processo verbale al Ministro per la giustizia, o per lo stesso fine i presidenti dei Tribunali la trasmettono al primo presidente della Corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva