Art. 72
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[1]Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.
[2]Il periodo e' fissato per la Corte di cassazione e poi singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, nonche' dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte e procuratori generali e del presidenti dei consigli degli ordini professionali.
[3]I magistrati che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva