Art. 72

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

[2]Il periodo e' fissato per la Corte di cassazione e poi singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, nonche' dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte e procuratori generali e del presidenti dei consigli degli ordini professionali.

[3]I magistrati che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art72 · fonte su Normattiva