Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Durante le ferie giudiziarie delle Corti di appello e dei Tribunali non si trattano che le cause penali, nelle quali siano imputati detenuti o l'azione penale possa prescriversi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva