Art. 73

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Durante le ferie giudiziarie delle Corti di appello e dei Tribunali non si trattano che le cause penali, nelle quali siano imputati detenuti o l'azione penale possa prescriversi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art73 · fonte su Normattiva