Art. 74

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Nelle udienze civili dei Tribunali e delle Corti d'appello non possono essere trattate, durante il periodo feriale, altre cause che quelle per provvedimenti conservativi e interinali, per alimenti, per sfratto, per pagamento di indennita' in seguito ad infortuni degli operai sul lavoro, per incanti, per opposizioni a procedure esecutive, per dichiarazioni e revoche di fallimenti, per inibitorie e le altre che presentino carattere di urgenza tale che dalla ritardata soluzione delle medesime potrebbe derivare grave pregiudizio alle parti interessate. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo del collegio a pie' della citazione o del ricorso con decreto motivato non soggetto a opposizione o reclamo, e per le cause gia' iniziale, con ordinanza dei collegio, egualmente non soggetta a opposizione o reclamo da emettersi nell'udienza.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art74 · fonte su Normattiva