Art. 76

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[1]L'anno giudiziario comincia al 1° gennaio.

[2]Nella prima udienza del mese di gennaio tutti i membri delle Corti si uniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'art. 95 del presente decreto.

[3]L'assemblea generale non ha luogo stelle sezioni distaccate delle Corti di appello.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art76 · fonte su Normattiva