Art. 76
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[1]L'anno giudiziario comincia al 1° gennaio.
[2]Nella prima udienza del mese di gennaio tutti i membri delle Corti si uniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'art. 95 del presente decreto.
[3]L'assemblea generale non ha luogo stelle sezioni distaccate delle Corti di appello.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva