Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo le disposizioni contenute nel presente titolo sono regolati da leggi speciali:

[2]i conciliatori e il loro funzionamento;

[3]i giurati;

[4]le cancellerie e le segreterie giudiziarie;

[5]gli ufficiali giudiziari;

[6]gli uscieri.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art8 · fonte su Normattiva