Art. 8
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[1]Salvo le disposizioni contenute nel presente titolo sono regolati da leggi speciali:
[2]i conciliatori e il loro funzionamento;
[3]i giurati;
[4]le cancellerie e le segreterie giudiziarie;
[5]gli ufficiali giudiziari;
[6]gli uscieri.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva