Art. 80

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[1]Le funzioni del pubblico ministero presso le Preture sono esercitate da uditori, da vice pretori, da vice commissari di pubblica sicurezza, specialmente designati dai loro capi, ed in loro mancanza o impedimento, dal sindaco del Comune, il quale puo' surrogarvi un membro del Consiglio comunale da lui destinato, ovvero anche il segretario o il vice segretario comunale.

[2]Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il pretore assumera', per esercitarne provvisoriamente le funzioni, un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art80 · fonte su Normattiva