Art. 81
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[1]In mancanza od impedimento del procuratore generale, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.
[2]In mancanza od impedimento del procuratore del Re, regge l'ufficio il procuratore del Re aggiunto, e in assenza o impedimento di questo, il sostituto anziano quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.
[3]In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero, ne esercita temporaneamente le funzioni davanti le Corti il consigliere meno anziano non impedito; davanti ai Tribunali civili e penali, il giudice meno anziano del Tribunale, e quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il Ministro per la giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere o giudice.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva