Art. 82
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[1]Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacita' giuridica, provocando a quest'uopo, nei casi di urgenza, quei provvedimenti conservatorii che siano necessari:
[2]promuove la repressione dei reati;
[3]fa eseguire i giudicati in conformita' dell'art. 89;
[4]ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempreche' tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva