Art. 83
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[1]In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.
[2]Un ufficiale del ministero pubblico assiste a tutte le udienze per le cause penali delle Corti e dei Tribunali. In mancanza del suo intervento, l'udienza non e' legittima.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva