Art. 83

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.

[2]Un ufficiale del ministero pubblico assiste a tutte le udienze per le cause penali delle Corti e dei Tribunali. In mancanza del suo intervento, l'udienza non e' legittima.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art83 · fonte su Normattiva