Art. 84
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[1]Nelle materie civili il pubblico ministero da' il suo parere, e procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalle leggi.
[2]Il ministero pubblico presso le Corti di appello ed i Tribunali nei giudizi civili ha obbligo di concludere solo nelle cause matrimoniali e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione o nei quali il suo intervento sia richiesto da leggi speciali. E' tenuto ad assistere alle udienze civili unicamente quando ai tratti di cause, nelle quali deve concludere. La trattazione di queste senza il suo intervento non e' legittima.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva