Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il ministero pubblico presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali, e assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva