Art. 88
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[1]Presso le Corti d'appello ed i Tribunali il ministero pubblico non puo' assistere alla votazione nelle cause civili e penali.
[2]Deve peraltro intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva