Art. 88

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[1]Presso le Corti d'appello ed i Tribunali il ministero pubblico non puo' assistere alla votazione nelle cause civili e penali.

[2]Deve peraltro intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art88 · fonte su Normattiva