Art. 89

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[1]La esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale e' promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

[2]Nelle causo civili il pubblico ministero fa eseguire d'uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art89 · fonte su Normattiva