Art. 89
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[1]La esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale e' promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.
[2]Nelle causo civili il pubblico ministero fa eseguire d'uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva