Art. 9
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I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro per la giustizia, salvo il disposto degli articoli 105, 139 e 142 e le disposizioni speciali stabilite per il personale delle cancellerie e segreterie.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva