Art. 90

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[1]Il ministero pubblico interviene alle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali nel modo indicato all'art. 70.

[2]Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art90 · fonte su Normattiva