Art. 90
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[1]Il ministero pubblico interviene alle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali nel modo indicato all'art. 70.
[2]Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva