Art. 91

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[1]Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli uffizi del pubblico ministero, su quelli delle preture come pure sulla polizia giudiziaria e sugli uffiziali della medesima.

[2]La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anche esercitata dal procuratore del Re.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art91 · fonte su Normattiva