Art. 94

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Occorrendo di far rappresentanze sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio e alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della Corte o del Tribunale convoca un'assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art94 · fonte su Normattiva