Art. 94
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Occorrendo di far rappresentanze sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio e alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della Corte o del Tribunale convoca un'assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva