Art. 95
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Nella prima udienza del mese di gennaio, il procuratore generale rende conto, nella pubblica assemblea generale della Corte alla quale e' addetto, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte. Nota quindi in Camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi e fa le requisitorie che giudica convenienti pel bene dei servizio, sulle quali la Corte deve deliberare.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva