Art. 97

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[1]I gradi della magistratura sono:

[2]1° Uditore;

[3]2° Giudice aggiunto;

[4]3° Giudice e sostituto procuratore del Re;

[5]Consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello; 5° Consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione;

[6]6° Procuratore generale della Corte di cassazione;

[7]7° Primo presidente della Corte di cassazione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art97 · fonte su Normattiva