Art. 99

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I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di appello esercitano rispettivamente anche le funzioni di presidente o di presidente di sezione e di procuratore del Re nei Tribunali, ovvero quelle di procuratore del Re aggiunto in quei Tribunali in cui l'ufficio di procuratore del Re e' coperto da magistrati di grado superiore giusta la disposizione dell'articolo seguente. I presidenti di sezione nei Tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del Tribunale. Nei Tribunali piu' importanti indicati nella tabella, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di Corte d'appello.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art99 · fonte su Normattiva