Art. 101
[1](art. 49, quarto, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento e' ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva. Avverso la punizione della censura e' ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva