Art. 103
[1](art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]La sospensione cautelare, ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva