Art. 98

[1](art. 47 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali, per quanto riguarda l'incompatibilita' ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La diffida, di cui al primo comma dell'art. 63 del citato decreto presidenziale, viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. La denuncia dei casi di incompatibilita', di cui all'art. 64 del succitato testo unico, deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art98 · fonte su Normattiva