Art. 103

[1](art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

[2]La sospensione cautelare, ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art103 · fonte su Normattiva