Art. 107

[1](art. 94 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sara' sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico. Qualora il collegio medico confermi il giudizio di idoneita' al servizio espresso dal medico fiscale, l'impiegato sara' invitato a riprendere immediatamente servizio. Qualora il collegio medico confermi il giudizio di inidoneita' espresso dal sanitario fiscale, l'impiegato viene dispensato dal servizio. Contro il giudizio del collegio medico l'impiegato potra' appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere e' definitivo. Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere e' definitivo. Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art107 · fonte su Normattiva