Art. 94
[1](art. 44, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Al dipendente, al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva