Art. 11
[1](art. 8, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Nei casi previsti dall'articolo precedente gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva