Art. 114
[1](art. 60, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Quando non e' possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra provincia, purche' in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva