Art. 121
[1](art. 62, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia viene assunta da altro ufficiale, purche' riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva