Art. 122
(art. 62, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi della cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui al successivo art. 124. Nei casi in cui il titolare, o reggente di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interviene il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia e' aggregata o un ufficiale da questi delegato.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva