Art. 125
[1](art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]((Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico dovra' comprendere un numero di sostituti pari ali 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:
- a)cittadinanza italiana;
- b)eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;
- c)buona condotta;
- d)
Testo vigente dal 14 febbraio 1973, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva