Art. 129
[1](art. 65, decimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]((In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)).
Testo vigente dal 14 febbraio 1973, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva