Art. 15
[1](art. 19, dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]E' in facolta' dell'amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva