Art. 162
[1](art. 6, quarto comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4)
[2]I servizi prestati in qualita' di ricevitore anteriormente al 1 luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per se', ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva