Art. 6

[1](art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120)

[2]Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento. Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art6 · fonte su Normattiva