Art. 6
[1](art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120)
[2]Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento. Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva