Art. 165

[1](art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4)

[2]Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge 25 gennaio 1960, n. 4, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al fondo di cui all'art. 140, al 1 gennaio 1970, l'istituto prostelegrafonici provvedera' alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma, sara', alla occorrenza, nuovamente determinato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art165 · fonte su Normattiva