Art. 140
[2]Presso l'istituto postelegrafonici e' istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.". L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1985, n. 778
6con decorrenza dal 1 gennaio 1985
La L. 24 dicembre 1985, n. 778 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con effetto dal 1 gennaio 1985, nell'ambito della gestione del "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere" e' istituita una sub-gestione, autonoma e separata, per l'amministrazione dei beni immobili appartenenti alla gestione medesima".
Testo vigente dal 14 gennaio 1986, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva