Art. 168

[1](art. 86 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Sino a quando non sara' emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 13, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art168 · fonte su Normattiva