Art. 14

[1](art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]La durata della prestazione delle nuove zone di portalettere e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entita' del lavoro. Decorso un anno dalla data di istituzione, viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art14 · fonte su Normattiva