Art. 174

[1](art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965 sono conferiti a coloro che risultino nella graduatoria degli idonei del concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307. Non potranno conseguire la nomina, di cui al precedente comma, coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di licenza elementare.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art174 · fonte su Normattiva