Art. 174
[1](art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965 sono conferiti a coloro che risultino nella graduatoria degli idonei del concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307. Non potranno conseguire la nomina, di cui al precedente comma, coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di licenza elementare.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva