Art. 61
[1](art. 34 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla commissione centrale per gli uffici locali. Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiale di prima classe e che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo. Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono". Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, di titolare o reggente di agenzia. Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro. I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo A o B. Ove, nel termine fissato dall'amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina, e riprende di diritto la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 53.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva