Art. 19

[1](art. 33 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]In ciascun ufficio locale di gruppo A e B e' istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dagli articoli 41 e 42. Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale e' determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art19 · fonte su Normattiva