Art. 19
[1](art. 33 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]In ciascun ufficio locale di gruppo A e B e' istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dagli articoli 41 e 42. Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale e' determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva