Art. 33
[1](art. 75, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dagli articoli 102 e 103 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Le commissioni per gli uffici locali sono convocate dai rispettivi presidenti. Le adunanze sono valide con l'intervento del presidente e di due membri dei quali, almeno uno direttore di ufficio locale od ufficiale della carriera esecutiva degli uffici locali, od agente della carriera ausiliaria degli uffici locali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed a parita' di voti prevale quello del presidente. Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto processo verbale che, quando trattasi della commissione centrale, viene sottoposto al Ministro per l'approvazione. La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve risultare dal verbale ed e' effettuata, se trattasi di funzionari della carriera direttiva, secondo l'ordine di anzianita' dei membri supplenti, e, a parita' di tale condizione, in base all'eta'; mentre la sostituzione dei rappresentanti del personale e' fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406. Le commissioni possono dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata per cinque adunanze consecutive.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva