Art. 22

[1](art. 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 37 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al tre e cinquanta per cento e al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del successivo articolo 24.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art22 · fonte su Normattiva