Art. 22
[1](art. 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 37 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al tre e cinquanta per cento e al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del successivo articolo 24.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva