Art. 34
[1](art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Al presidente ed agli altri componenti della commissione centrale e di quelle provinciali spetta il gettone di presenza per ogni giornata di adunanza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, e, per i concorsi, il trattamento previsto dalle norme in vigore. Quando i componenti non risiedano nel luogo ove e' indetta l'adunanza, spetta l'indennita' di missione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva