Art. 50
[1](art. 22 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I concorsi per i posti di direttore, di cui all'articolo 49, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali e' indetto il concorso. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 AGOSTO 1971, N. 736)). I bandi di concorso devono, altresi', precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere specificate nel bando di concorso.
Testo vigente dal 26 settembre 1971, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva